martedì 9 febbraio 2010
Divorzio alla chiantigiana: nei vigneti Chianti Classico solo uve Gallo Nero
Arriva a sancire una sorta di “Divorzio alla Chiantigiana” un provvedimento legislativo che il territorio del Chianti Classico aspettava da molti anni: nei vigneti collocati nel territorio del Gallo Nero non sarà più possibile produrre Chianti bensì solo Chianti Classico. Il Consorzio Vino Chianti Classico si presenta così, con questa importante novità, a “Chianti Classico Collection”, evento destinato alla stampa e agli operatori, di scena alla Stazione Leopolda di Firenze il 16 e 17 febbraio, che presenterà l’anteprima delle annate 2009, 2008 e della Riserva 2007.
“Dopo 78 anni si è riusciti a trovare una soluzione che effettivamente separa il Chianti Classico dal Chianti - spiega Giuseppe Liberatore, direttore del Consorzio Vino Chianti Classico - rompendo definitivamente un cordone ombelicale tra due vini distinti senza battaglie legali o soluzioni non unanimemente condivise, ma con la consapevolezza reciproca delle proprie differenze e delle proprie originalità. Un fatto - conclude il direttore del Consorzio del Chianti Classico - che può essere definito decisamente come storico”.
Un provvedimento che formalizza, senza se e senza ma, il riconoscimento esclusivo secondo il quale i vini provenienti dal territorio del Chianti Classico sono distinti dagli altri Chianti prodotti un po’ in tutta la Toscana. Il cammino per arrivare a questo storico traguardo è stato però accidentato e molto lungo. Un primo passo si compie con il decreto ministeriale del 1932, che individua sette distinte zone di produzione del vino Chianti: a quello prodotto nei confini geografici del Chianti viene riconosciuta la territorialità, l’origine e la primogenitura ben prima dell’introduzione del sistema delle denominazioni, concedendo l’associazione alla parole “Chianti” dell’aggettivo “Classico” per potersi distinguere dagli altri. Nel 1967 entra in vigore il decreto che riconosce un’unica Denominazione di Origine Controllata del Chianti, all’interno della quale il “Classico” viene disciplinato come un vino dalle caratteristiche peculiari (confermate, naturalmente, nel 1984 con l’arrivo della Docg). Ma è con il decisivo decreto ministeriale del 5 agosto 1996 che il Chianti Classico diviene finalmente una denominazione autonoma, con zone e disciplinare di produzione distinti da quello del vino Chianti.
Oggi questo storico e definitivo passo verso la completa autonoma del Chianti Classico dal resto dei Chianti trova la sua formalizzazione addirittura nella modifica della 164/1992, e cioè nella legge quadro del mondo del vino italiano. Nel testo di prossima approvazione (articolo 6 comma 1) la nuova legge fondamentale del vino italiano aggiunge la specificazione che nel territorio di produzione del vino Chianti Classico “non si possono impiantare o dichiarare allo schedario viticolo dei vigneti per il Chianti Docg”. Una specificazione che troverà riscontro anche nel disciplinare di produzione del Chianti Classico che introduce proprio il paragrafo “nella zona di produzione del Vino Chianti Classico non si possono impiantare e iscrivere vigneti all’albo del Chianti Docg, né produrre vini Chianti e Chianti Superiore”.
Fabrizio Del Bimbo
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